All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;118~art3 · fonte del testo