[1]Turismo

[2]Le Parti s'impegnano a instaurare una cooperazione nel settore del turismo al fine di accrescere e migliorare la comprensione reciproca e promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo. In particolare, questa cooperazione puo' attuarsi sotto forma di:

  • a)scambio d'informazioni su questioni d'interesse comune concernenti il turismo;
  • b)organizzazione di eventi turistici;
  • c)scambi turistici;
  • d)cooperazione per la salvaguardia e la gestione del patrimonio culturale;
  • e)cooperazione nella gestione del turismo.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art39 · fonte del testo