[1]Societa' dell'informazione

[2]1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in questo settore. 2. La cooperazione in questo settore si incentra, tra l'altro:

  • a)sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della vita privata e dei dati personali, nonche' l'indipendenza e l'efficienza dell'autorita' di regolamentazione;
  • b)sull'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti e dei servizi di ricerca, anche in un contesto regionale;
  • c)sulla standardizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • d)sulla promozione della cooperazione tra le Parti nella ricerca riguardante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • e)sugli aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione legati alla sicurezza, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro la criminalita' informatica e l'uso improprio delle tecnologie dell'informazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica. 3. E' incoraggiata la cooperazione tra imprese.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art15 · fonte del testo