Il Comune di Roma e' autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:

  • a)per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilita';
  • b)per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonche' per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile. I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.

Testo vigente dal 10 dicembre 1964

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-11-25;1280~art2 · fonte del testo