I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella E - lettera F) e G) - e della tabella F, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1 gennaio 1973. I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1 gennaio 1973. I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;168~art10 · fonte del testo