Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 e successive modificazioni, e le disposizioni esplicative ed adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art25 · fonte del testo