Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico dello Stato, dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sara' iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanita', apposito stanziamento il cui ammontare sara' costituito:

  • 1)dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352;
  • 2)da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluira' ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
  • 3)da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni annui.

Testo vigente dal 27 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221~art8 · fonte del testo