L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentata di lire 5 miliardi. Detta somma, e' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto della somma stessa da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;17~art3 · fonte del testo