L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel programma. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

Testo vigente dal 27 marzo 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;92~art4 · fonte del testo