L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art37 · fonte del testo