Art. 34 — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

L'articolo 283 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art34 · fonte del testo