Art. 24 — Comparse conclusionali e memorie

L'articolo 190 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art24 · fonte del testo