Per la esecuzione delle opere comprese le nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennita' di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;3~art7 · fonte del testo