Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalita' richiesti per l'avviamento al lavoro.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art16 · fonte del testo