E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendere. Il controllo sull'accertamento eseguito dal costruttore delle condizioni e della natura del terreno e' effettuato dal competente Ufficio del genio civile. Puo' essere consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purche' venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza dovra' essere di volta in volta determinata dal competente Ufficio del genio civile. Quando il terreno e' in pendio ed atto alla costruzione, puo' consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art5 · fonte del testo