Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1689, e 29 giugno 1939, n. 1197.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art24 · fonte del testo