Art. 10 — Disposizioni transitorie

Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste dalla presente legge, previa detrazione di quanto gia' erogato, anche in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia a seguito dei decreti del Ministro degli affari esteri rispettivamente del 4 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1991, nonche' dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro degli affari esteri del 5 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990. Le provvidenze economiche nelle misure stabilite dall'articolo 2 si applicano limitatamente al triennio 1991-1993.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art10 · fonte del testo