L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di concedere alle concessioni speciali per la, coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.

Testo vigente dal 18 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;387~art1 · fonte del testo