Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati. La facolta' di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facolta' di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Universita' di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.

Testo vigente dal 16 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-10;71~art1 · fonte del testo