L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, e' corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale piu' favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art7 · fonte del testo