Le disponibilita' dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 10 febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;315~art4 · fonte del testo