Art. 36-bis — Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa

All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento". Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";
  • b)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo".

Testo vigente dal 1 marzo 2008

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 36-bis, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art36bis · fonte del testo