Art. 16-bis — Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche

Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonche' per le loro controllate, la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 1 marzo 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art16bis · fonte del testo