Art. 17 — Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 e' prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 e' prorogato al 15 gennaio 2004. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

Testo vigente dal 25 giugno 2003

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147~art17 · fonte del testo