Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.

Testo vigente dal 29 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;101~art2 · fonte del testo