Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978. Pertanto per il periodo 1 luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172. Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 500 milioni. Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 1.000 milioni. Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa e' stabilito in lire 2.000 milioni. La commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e' incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonche' i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.

Testo vigente dal 12 agosto 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;428~art1 · fonte del testo