A decorrere dal 1 gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalita' vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;852~art4 · fonte del testo