La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 16 dicembre 1971
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 16 dicembre 1971
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNE…
Art. 274 c.c. · Art. 1 Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'articolo 274 del codice civile · Art. 3 Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'articolo 274 del codice civile · Art. 250 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1047~art3 · fonte del testo
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