Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potra' essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprieta' e la liberta' dei beni offerti in garanzia.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art5 · fonte del testo