All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 2 miliardi e 100 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e in lire 33 miliardi e 950 milioni nell'esercizio 1965, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, nei capitoli 580 e 632 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per il periodo anzidetto e nel corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art39 · fonte del testo