Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita una commissione tecnica cosi' composta: dal presidente dell'istituto, che la presiede; dall'ingegnere capo del genio civile; dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato; da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza; dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto; da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo; da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute. I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento. Alla seduta della commissione puo' partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art63 · fonte del testo