Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, gia' occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprieta' privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l'istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto. Il decreto e' notificato al proprietario del suolo, a cura dell'istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori. La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal prefetto ed e' rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art54 · fonte del testo