E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER). Esso e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato ed e' composto:

  • 1)da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
  • 2)da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • 3)da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
  • 4)da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
  • 5)da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee all'Amministrazione. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre anni. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art2 · fonte del testo