L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, verificatisi negli impianti soggetti alle presenti norme, secondo i criteri generali fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'Azienda predetta, inoltre, comunichera' agli ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalita' da concordare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le notizie sugli infortuni e le malattie professionali verificatisi ed altri dati che potranno essere richiesti, utili allo studio del fenomeno infortunistico.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art38 · fonte del testo