Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 1 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, in sede di approvazione del progetto dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sara' liquidato per importi di lavori non inferiori a 50 milioni e con le altre modalita' di pagamento previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349.

Testo vigente dal 8 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-23;666~art2 · fonte del testo