Art. 5 — Modalità della trasmissione e interoperabilità

Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 28 aprile 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-11;68~art5 · fonte del testo