All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si fara' fronte in quanto a lire 295 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo ed in quanto a lire 155 milioni mediante riduzione del capitolo 106, articolo 1, dello stesso stato di previsione. E' ridotta, corrispondentemente, di lire 295 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge di approvazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-04;129~art6 · fonte del testo