Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

  • a)50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;
  • b)25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino ai 1 gennaio 1976;
  • c)10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 423/1990

    Parametro
    27 settembre 1990

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini l'intera problematica della questione sollevata alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 e 27 dicembre 1989 n. 409.

    Art. 2 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza · Art. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) · Art. 1 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 2 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1985-04-17;141~art2 · fonte del testo