[1]I redditi e i carichi dei beni che passano dalla Corona al Demanio, o viceversa, spetteranno all'Amministrazione cedente, per le proprieta' urbane, fino a tutto ottobre prossimo venturo, e per le proprieta' rurali, fino alla fine dell'annata agraria in corso.

[2]Da queste epoche in poi, tutti i redditi ed i carichi inerenti ai detti beni, compresi gli stipendi del personale che vi e' addetto, saranno a benefizio ed a peso dell'Amministrazione ricevente.

Testo vigente dal 3 settembre 1868

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urn:nir:stato:legge:1868-08-26;4547~art3 · fonte del testo