[1]Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il Ministro per la pubblica istruzione e quello per la marina. E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrera' in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data. a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Mosconi - Belluzzo.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 25 luglio 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1222~art7 · fonte del testo