E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di cambio di lire 816,500 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1981. Il versamento della prima e della seconda rata potra' essere effettuato dall'Italia anche nelle more dell'adesione degli altri Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.

Testo vigente dal 9 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-04;629~art1 · fonte del testo