All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.140.000.000 per l'anno 1991 ed in L. 640.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-27;382~art3 · fonte del testo