Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento di esecuzione. I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla loro emanazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 4 agosto 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;622~art11 · fonte del testo