Art. 70-bis — Presidente del tribunale di sorveglianza

Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello. 2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

  • a)a dirigere e ad organizzare le attivita' del tribunale di sorveglianza;
  • b)a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attivita' degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
  • c)a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessita' di servizio;
  • d)a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
  • e)a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
  • f)a svolgere tutte le altre attivita' a lui riservate dalla legge e dai regolamenti

Testo vigente dal 31 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art70bis · fonte del testo