Art. 39 — Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

  • 1)richiamo del direttore;
  • 2)ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
  • 3)esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni;
  • 4)isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non piu' di dieci giorni;
  • 5)esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di quindici giorni. La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo sanitario. L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 39, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2026

    Questione inammissibile
    17 marzo 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, degli artt. 33, comma 1, lett. b), e 39, primo comma, n. 5), della legge n. 354 del 1975, che regolano l’isolamento disciplinare del detenuto, nonché, in via subordinata, in riferimento all’art. 15 Cost., del successivo art. 40, che prevede la sua deliberazione da parte del consiglio di disciplina, anziché dell’autorità giudiziaria. Il rimettente, chiamato a giudicare dell’imputazione di danneggiamento ascritta a un detenuto per aver dato fuoco alle suppellettili di cella mentre vi si trovava in isolamento disciplinare, non deve fare applicazione delle disposizioni censurate né la motivazione sulla rilevanza – per cui all’illegittimità costituzionale delle norme relative alla citata sanzione disciplinare potrebbe conseguire la scriminante della legittima difesa, quantomeno putativa, della condotta contestata ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto – supera il vaglio di non implausibilità. È, infatti, lo stesso ordinamento penitenziario ad attribuire al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare sia la sanzione disciplinare sia la legittimità costituzionale delle norme sulle quali si fonda. (Precedenti: S. 21/2026; S. 10/2026).

    Art. 33 Ordinamento penitenziario · Art. 39 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 15 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art39 · fonte del testo