Agli alunni convittori e semi convittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti. A tal fine, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, a ciascun Convitto e' annessa la scuola media statale e possono altresi' essere annesse scuole secondarie superiori statali di qualsiasi tipo.

Testo vigente dal 6 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art1 · fonte del testo