Art. 7 — Riscossione dei contributi

Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1, lettera 1), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art7 · fonte del testo