I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti. Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art13 · fonte del testo