Art. 18 — Esercizio abusivo della professione

L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo e' iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione. La sanzione e' applicata dalla competente autorita' della regione competente per territorio.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art18 · fonte del testo