Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art18 · fonte del testo